Ho rilevato che dopo circa 8 mesi non veniva reso noto l’esito di un mio esposto presentato alla Direzione Terzo Settore del Ministero del Lavoro e alla analoga struttura decentrata alla Regione Lazio. Questo è e rimane il documento piu temibile per l’avv. Mungari perchè a norma dell’art. 2399 CC egli è – non solo a mio parere – incompatibine nel ruolo inusitato di Organo di garanzia con amplissimi poteri, che gli hanno consentito di essere il regista del colpaccio a danno della Fondazione Giuliani e con la mia estromissione immotivata per far posto al mio omonimo traditore, ma tanto tanto amico simpatico ed educato di Mario Occhiuto. Questa incompatibilità NON sanabile nasce dal fatto che il Mungari non può essere garante della sua terzietà – e lo si è visto il 30 maggio 2022 – perchè fin dall’inizio consulente giuridico della Fondazione retribuito.
Quando fosse riconosciuta questa incompatibilità – che da molti mesi tarda a venir fuori – Mungari decade e tutti gli atti da lui firmati – la mia estromissione e la costituzione del “nuovo” Cda reso più autorevole dalla presenza del miracolato sen. Mario Occhiuto e del massone “a disposizione” per eventuale lavoro sporco tale Kostner – sarebbero annullati. Al posto del traditore sarebbe nominato un commissario straordinario per un tempo limitato.
Quando c’è un rischio vero per i manigoldi in Tribunale o fuori è quasi scontata la tentazione di metterci una mano indebita dentro o se volete una pezza a colori. Non ho la prova che questo sia accaduto almeno due volte, ma gli indizi non mancano. Da qui la mia ricusazione, poi rientrata, di un magistrato che per rinsavimento ammirevole ha anticipato di un anno e mezzo la fine del processo che era andato in vacca grazie all’uso smodato di falsi e invereconde diffamazioni del clone Pellegrini, con il supporto di avvocati collaboratori di Mungari che sta ben attento a non metterci la faccia. Ora siamo all’ennesimo scontro che deve essere definito dal giudice penale (ad oggi siamo a 4 denunce ed è in arrivo una quinta).
Ora, in linea con la nostra linea di trasparenza, pubblichiamo la nuova denuncia che, per ora, è solo denuncia, ma potrebbe diventare proposta di rinvio a giudizio.
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA
ATTO DI DENUNCIA – QUERELAIl sottoscritto, avv. Pellegrini Francesco, nato a Cosenza il 21.02.1946, residente in Roma, via Calalzo n. 33, ivi elettivamente domiciliato presso lo studio del denunciante nominato in questa sede avvocato di sé medesimo e quindi in Roma, via Calalzo 33 francescopellegrini@ordineavvocatiroma.org rappresenta quanto segue.
PREMESSO CHE
nel Cda della Fondazione Attilio e Elena Giuliani RUNTS con sede legale in Roma, via V. Veneto ed operativa in Cosenza, Villa Rendano, convocato dal Presidente pro tempore avv. Francesco Pellegrini per approvare il bilancio consuntivo 2021, neppure esaminato, e respinto ancorché si fosse deciso e riportato a verbale che l’approvazione andava differita per acquisire un chiarimento tecnico, del tutto marginale, relativo alla allocazione delle quote di ammortamento alle voci passività.
La mancata approvazione preordinata induceva i membri del Cda nominati dal presidente Francesco Pellegrini in virtù di rapporti risalenti fiduciari personali e professionali a comunicare il giorno successivo al CdA le proprie dimissioni con l’evidente fine di procurare a norma di Statuto la decadenza dellOrgano e del suo presidente, per il quale è pendente un processo con parte attrice lo stesso avv. Pellegrini presso il Tribunale di Roma “per abuso di diritto”.
L’avv. Santo Emanuele Mungari abusando della fiducia del presidente Francesco Pellegrini aveva modificato un articolo dello Statuto che era stato oggetto di integrazioni da parte di un notaio di Roma solo due anni prima per regolamentare la gestione dell’ente in caso di morte o inabilità irreversibile del Presidente e Direttore generale.
L’avv. Mungari, consulente retribuito ab imis della Fondazione aveva creato un inusitato Organismo di garanzia da lui occupato con durata decennale, non revocabile, e con poteri rilevanti che di norma sono conferiti all’Organo di controllo previsto nella struttura organizzativa, obbligatorio ma lasciato vacante, poté sciogliere il Cda e costituirne due settimane dopo uno nuovo con gli stessi membri del precedente e due nuovi ingressi, il sen. Mario Occhiuto e il giornalista Francesco Kostner mentre il Mungari manteneva il ruolo strategico di Organo di garanzia.
Ma la sostanziale fungibilità dell’organo di garanzia e dell’Organo di controllo inducevano l’avv. Francesco Pellegrini a presentare nel novembre 2023 un esposto alla Direzione generale del Terzo settore del Ministero del lavoro che denunciava l’incompatibilità inderogabile dell’avv. Mungari nella funzione conferitagli ,a norma dell’art 2399 CC che prevede la decadenza e la nullità degli atti del medesimo Mungari in quanto non figura terza di garanzia perché sino a tutto il 2022 consulente retribuito della Fondazione.In fatto e in diritto
il direttore generale del Terzo settore del Ministero del lavoro con ampia nota inviata per conoscenza anche allo scrivente riepilogava i punti salienti dell’esposto e soprattutto dava prescrizioni dettagliate e non elusive alla competente Direzione regionale del Lazio del Terzo settore per le quali la funzionaria incaricata dell’esame del documento avrebbe dovuto fare una verifica di merito a norma dell’art 90 del Dgl 117/2017 e degli articoli 25 CC e seguenti relativi al controllo sulle Fondazioni.
La funzionaria a cui era stato dato incarico di esaminare nel merito in conformità delle prescrizioni del Direttore generale Terzo settore del Ministero del lavoro, reiterate dalla dirigente dott.ssa Ornella Guglielmino sovraordinata alla funzionaria ——, si limitava al solo controllo formale della documentazione presentata per l’iscrizione nel marzo 2023 al RUNTS divenuta obbligatoria. Alla data odierna, cioè a circa sette/otto mesi dalla presentazione a firma del sottoscritto non ne è stato comunicato l’esito con PEC come previsto.
Lo scrivente veniva informato tuttavia dall’avv. Lucia Lepiane che “le carte della Fondazione erano a posto” nel giudizio della struttura regionale di competenza in persona della dott.ssa — e quindi era imminente la comunicazione del mancato accoglimento dell’esposto perché il vizio insanabile del ruolo dell’avv. Mungari non era stato considerato e quindi recepito avendo compiuto un’inutile esame formale non richiesto dall’istante e non conforme alle chiare e reiterate prescrizione del Direttore Generale del Terzo settore presso il Ministero del Lavoro e della Dirigente responsabile della corrispondente Direzione presso la Regione Lazio.
L’avv. Paolo Palleschi su mandato del sottoscritto ha inviato via PEC un esposto per segnalare il mancato rispetto incomprensibile del contenuto dell’esposto iniziale dell’avv. Pellegrini e la totale difformità dalle superiori prescrizioni date alla suindicata funzionaria.
Per tutto quanto sopra si sottopone all’esame dell’on. Procura di Roma la legittimità, l’eventuale natura dolosa della erronea ed indebita scelta della natura degli accertamenti affidati alla —- a seguito di un esposto supportato da prescrizioni non equivocabili e tali da garantire un esame di merito a tutela di diritti soggettivi dell’istante e della stessa Fondazione oggetto di un’appropriazione e dispersione irreversibili delle risorse materiali e immateriali della Fondazione.
Il sig. Procuratore potrà accertare se la condotta della dott.ssa —- sia stata condizionata da soggetti o forze esterne, massomafiose ampiamente presenti e attive a Cosenza e provincia che non hanno mancato di ricordare la loro incidenza anche impedendo o limitando la conoscenza da parte dei cittadini dei fatti delittuosi a danno di un ente no profit inducendo l’informazione locale ad un silenzio omertoso totale e incutendo di fatto una sorta di timore diffuso per la semplice partecipazione ad eventi quale la presentazione di un libro di cui sono autori lo scrivente e il giornalista milanese Giuliano Corti che tratta delle “ stelle e dei buchi neri della Calabria e del degrado colpevole di Cosenza.
Il sig. Procuratore vorrà accertare la sussistenza di reati che possono essere riferibili al perimetro dell’abuso d’ufficio art 323 CP, come definito dalla Suprema Corte.
In tema di abuso di ufficio, la nozione di danno ingiusto non ricomprende le sole situazioni giuridiche attive a contenuto patrimoniale ed i corrispondenti diritti soggettivi, ma è riferita anche agli interessi legittimi, in particolare quelli di tipo pretensivo, suscettibili di essere lesi dal diniego o dalla ritardata assunzione di un provvedimento amministrativo, sempre che, sulla base di un giudizio prognostico, il danneggiato avesse concrete opportunità di conseguire il provvedimento a sé favorevole, così da poter lamentare una perdita di “chances”. (Cassazione penale, Sez. VI, sentenza n. 44598 del 31 ottobre 2019)Per tutto quanto sovra esposto e motivato il sottoscritto Francesco Pellegrini così come identificato
CHIEDE
che l’Ecc.ma Procura della Repubblica adita Voglia disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti così come esposti dettagliatamente in narrativa, valutando gli eventuali profili d’illiceità penale degli stessi e, nel caso, individuare i possibili soggetti responsabili al fine di procedere nei loro confronti.
Con il presente esposto si intende inoltre formulare denuncia-querela, sempre in relazione ai fatti sovra descritti, nell’ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dalle Autorità competenti dovessero emergere fattispecie di reato per i quali la legge richiede la procedibilità a querela di parte.
Il sottoscritto Francesco Pellegrini chiede di essere avvisato ai sensi dell’art. 406 c.p.p. nel caso in cui il Pubblico Ministero avanzi formale richiesta di proroga delle indagini preliminari. Chiede di essere avvisato anche nel caso in cui, ai sensi dell’art. 408 c.p.p., il Pubblico Ministero presenti richiesta di archiviazione se la notizia di reato dovesse rivelarsi infondata. Con osservanza.Massa Marittima 09.07.2024 avv. Francesco Pellegrini