Oggetto: Esposto avverso Giudice dott.ssa CP
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione ***
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ESPOSTO avverso Giudice dott.ssa CP
Francesco Pellegrini Parte attrice
Fondazione Attilio Elena Giuliani ETS Parte convenuta
La Fondazione Attilio e Elena Giuliani Ets è stata costituita nel 2011 dal dott. Sergio Giuliani e guidata dall’avv. Francesco Pellegrini come Direttore Generale in possesso dal 2012 di tutti i poteri ordinari e straordinari deliberati dal Cda su proposta del Presidente e fondatore sino al 2022.
A seguito della scomparsa del dott. Giuliani, ottobre 2020, a norma di Statuto Francesco Pellegrini assumeva le funzioni di Amministratore Straordinario per assicurare la gestione della Fondazione e costituire il nuovo CdA con persone legate da risalenti rapporti fiduciari, personali e professionali. Nella seduta del CdA del 19 febbraio 2021 venivano nominati componenti dell’Organo il dott. WP, già collaboratore della Fondazione, il prof. G, la dott.ssa EC, mentre l’avv. Francesco Pellegrini veniva nominato Presidente mantenendo peraltro anche la carica di Direttore Generale.
Il presidente assegnò a ciascuno dei componenti il CdA deleghe significative volendo promuovere per quanto consentito una partecipazione attiva e collaborativa alla gestione.
Nella seduta del 30.05.2022 che doveva approvare il bilancio consuntivo 2021 conforme al preventivo già approvato, il CdA senza esaminare il bilancio che non fu approvato “con la motivazione che un quesito tecnico posto dal prof. Spirito, invitato a illustrare la situazione economica della Fondazione, manifestò qualche perplessità sulla iscrizione degli ammortamenti tra le voci passive o quelle attive” (peraltro risolto con una telefonata alla commercialista incaricata di sovrintendere alla corretta gestione delle risorse economiche) dichiarava di non approvare il bilancio e il giorno dopo tutti i componenti il CdA presentarono le loro dimissioni.
Fu chiaro da subito che si trattava di una congiura condivisa dai quattro membri del Cda che poteva contare sull’appoggio di poteri occulti e compiacenti molto ampi, che notoriamente condizionano il governo della città di Cosenza, sede operativa della Fondazione collocata nell’edificio forse più prezioso, Villa Rendano.
All’appoggio esterno reso plasticamente evidente con l’ingresso nel CdA dell’ex Sindaco e ora senatore, condannato in primo grado per bancarotta e rinviato ad un secondo processo mentre è pendente un terzo per corruzione transnazionale si aggiungeva il ruolo di Organo di garanzia con ampi poteri – compreso quello di dichiarare la decadenza del CdA e di nominare un nuovo Organo (in realtà costituito con gli stessi componenti dimissionari).
Il presidente decaduto anche per rispettare le indicazioni di ultima volontà del Fondatore, cugino di Pellegrini, che gravava questo ultimo dell’onere di guidare la Fondazione fino a quando le condizioni fisiche lo consentissero e soprattutto assicurare in tutti i modi possibili la continuità nel tempo della Fondazione costituita con gran parte del patrimonio di Giuliani nella misura di € 13milioni, citava in giudizio i quattro protagonisti della congiura per abuso di diritto. Il processo era assegnato alla dott.ssa CP.
Con la citazione era anche richiesto un provvedimento sospensivo ex art 23 cc poi reiterato con una seconda citazione.
La richiesta sospensiva era motivata dall’avviato processo di dequalificazione e di espulsione delle due sole professionalità pregiate da parte dei nuovi amministratori.
Inoltre contro ogni evidenza fu deliberata la liquidazione della srl editrice interamente posseduta dalla Fondazione e la sospensione della pubblicazione del giornale on line ICalabresi fondato e diretto da Francesco Pellegrini che aveva registrato un importante successo in termini di diffusione e autorevolezza grazie alla pratica del giornalismo libero e non condizionabile da interessi esterni. Nella valutazione economica fatta dal prof. Pietro Spirito economista e con incarichi apicali in diverse società e Organismi strategici il valore della editrice e del giornale è stato valutato in totale € 500.000,00. E sulla base dei dati diffusionali era pressoché sicuro che con l’ingresso nel mercato pubblicitario nazionale e con la partecipazione possibile da febbraio 2023 a bandi per il contributo pubblico alla stampa avrebbe generato un utile compreso tra € 100.000,00 / 150.000,00.
Aggiungasi che tra i primi provvedimenti presi dalla nuova dirigenza sono compresi le dimissioni forzose della dipendente in odio per motivi personali alla cons. Catanese e ancora riduzione dello stipendio – ovviamente illegittimo con la motivazione che il Presidente e Direttore Generale non aveva il diritto di adeguare lo stipendio ai risultati conseguiti alla Direttrice del Museo multimediale dott. Cipparrone, aperto nella Villa, iscritto nel Registro nazionale dei Musei per il prestigio nazionale e internazionale e vincitrice con la partecipazione curata dalla stessa dott.ssa Cipparrone, a bandi di gara che hanno fatto acquisire risorse pubbliche superiori a € 300.000,00. Come compenso si è messo all’angolo la professionista, una delle migliori storiche dell’arte, per indurla a dimettersi.
Tutto questo è stato considerato irrilevante dal Giudice che nell’Ordinanza – ignorando l’interesse pubblico esclusivo nella fattispecie e attribuendomi un desiderio neanche concepito (a quasi 78 anni) di riottenere la Presidenza della Fondazione – ha respinto la domanda di sospensiva lasciando campo libero a prevedibili e preannunciate azioni predatorie.
La dott.ssa P incorre in un altro errore allorché sottolinea la situazione economica della Fondazione come fosse frutto di mala gestio e quindi idonea a giustificare una decisione ostile nei confronti dell’ex Presidente. Assume come veritiere e come accertate le affermazioni false e infondate in ordine alle modalità con le quali la massa debitoria si è creata in conseguenza del fatto che la Fondazione fu creata con un capitale di sole € 10mila e con un contributo annuale per i costi fissi e il finanziamento delle diverse attività istituzionali di € 250.000,00 dal 2017 di € 200.000,00. Questi contributi definiti prestiti a lungo termine si sono aggiunti alle risorse necessarie per l’acquisto su pressione del Sindaco pro tempore, come da lui orgogliosamente rivendicato salvo farsi mandante dell’appropriazione della Villa Rendano nel 2022, pari in totale compresi i costi di ristrutturazione e allestimento superiori a € 3milioni e 500.000,00. Tutti “i prestiti a lungo termine” erano registrati come passività naturalmente.
Il Giudice ha altresì assunte come vere, senza alcuna prudenza, la definizione di “costi” solo per il giornale on line, obiettivo principale della decadenza del Cda e del suo Presidente, il cui successo anche patrimoniale era stato ricordato nella citazione per abuso di diritto, palesemente neppure letta dal Giudice.
Il Giudice non ha consentito il deposito di un documento a firma di un economista di chiara fama che avrebbe risolto l’errata interpretazione del Giudice e respinto la richiesta da me avanzata nella veste di Avvocato nella sola occasione dell’udienza del 18 settembre 2023 che dava informazioni esaurienti e complessivi pari a € 3milioni e mezzo pagati con risorse personali di Giuliani e iscritte obbligatoriamente a debito della Fondazione 200.000,00 tutti ovviamente iscritti tra le passività perché qualificate come prestito a lungo termine. La somma complessiva risultante da questi esborsi fu sanata con la designazione della Fondazione come erede universale. La parte restante dell’eredità è stata fortemente ridotta da diversi legati compreso quello di € 6milioni, che investiti in titoli presso UBS, nell’ipotesi irrealistica avessero prodotto interessi del 3% (appena sufficienti a coprire i soli costi di Villa Rendano al netto delle attività) fu ridotta in misura significativa per effetto di vari legati compreso quello di €1.600.000,00 a favore di una “badante” manipolatrice.
I progetti che avrebbero come il giornale e un altro – corsi di alta formazione di architettura, urbanistica e design in una fase di importante transizione delle fonti energetiche, proposto dalle Università di Trento, Calabria e Barcellona e con l’adesione di illustri accademici e la garanzia di coprire parte dei costi di Villa Rendano già dopo un anno, sono stati ignorati dai congiurati che avevano finalità diverse.
Ancora il Giudice non ha ammesso i testimoni che avrebbero potuto illustrare la realtà artefatta dai congiurati, non ha accolto l’invito a obbligare la controparte a rendere accessibili documenti depositati a Villa Rendano che avrebbero provato le assunzioni fatte di due familiari senza aspecifiche competenze con contratti non firmati dal sottoscritto che solo ne aveva il potere e uno addirittura firmato dall’attuale Presidente WP, suocero dell’assumendo, ovviamente senza titolo.
Il giudice ha reiteratamente evidenziato una conoscenza errata e/o superficiale dei fatti di causa, ha impegnato parte del tempo della suindicata udienza del 18 settembre per parlare di una donazione modale a mio favore che in realtà è anche e soprattutto remuneratoria per la vicinanza costante a Sergio Giuliani che aveva voluto designarmi con atto notarile amministratore di sostegno. Ancorché non validato dal Magistrato quel ruolo è stato dallo scrivente svolto accompagnando il dott. Giuliani in ospedali in varie città italiane e nelle frequenti situazioni critiche dovute a molteplici patologie.
La dott.ssa P ha manifestato il suo pensiero, inopportuno perché la donazione è oggetto di altro giudizio presso la Sezione lavoro, del tutto estranea al processo per abuso di diritto, e soprattutto errato allorché il giudice fa intendere che il modus che è un contratto aggiuntivo al contratto di donazione esclude che vi possano essere altre qualificazioni giuridiche. Dovendosi escludere una mancata conoscenza della disciplina giuridica nella fattispecie si può legittimamente ipotizzare che per ragioni ignote il giudice abbia maturato e manifestato un pregiudizio negativo per parte attrice.
Sembra confermarlo la fissazione dell’udienza conclusionale a settembre 2025, bizzarra decisione considerando che la citazione conteneva una richiesta ampiamente motivata di un provvedimento cautelativo ex art 23 cc.. Sembra essere una decisione punitiva non consentita e illegittima in linea con un atteggiamento brusco con il sottoscritto che mi ha visto costretto che agivo nella veste di avvocato non di venditore di merce al mercato rionale.
Per tutto quanto sopra codesto si chiede all’on. Consiglio superiore della Magistratura voglia valutare se nella condotta complessiva del processo assegnato al GP si sia evidenziato un pregiudizio inaccettabile per parte attrice, se il Giudice abbia compiuto errori inescusabili non valutando il contesto nel quale si è compiuto l’ipotizzato abuso di diritto a danno di un Ente non profit oggi tutelato dal Codice del Terzo settore e segnatamente dal DL 117/2017, ed estraneo a ogni interesse personale da chiunque provenga che qualifica l’azione legale come motivata dalla tutela di un interesse pubblico; se il Giudice ha inopportunamente espresso un giudizio peraltro errato su un tema estraneo al suo processo e anticipatore di spunti che debbono essere riservati alla sentenza a conclusione di tutto l’iter processuale.
Si richiede di conoscere l’eventuale archiviazione del presente esposto che segue ad altro indirizzato al Presidente del Tribunale che non ha avuto alcun riscontro (francescopellegrini@ordineavvocatiroma.org)
Con osservanza
Avv. Francesco Pellegrini del Foro di Roma
Roma 16 ottobre 2023